ARTICOLO 46 Fatto salvo il disposto dell'articolo 34, nessuna disposizione dei capitoli II, III e IV puo' essere intesa quale attribuzione del diritto a: - i cittadini degli Stati membri o della Moldavia a entrare o a soggiornare sul territorio rispettivamente della Moldavia o della Comunita' in qualsiasi veste, segnatamente come azionisti o soci di una societa', come suoi dirigenti o dipendenti oppure come fornitori o destinatari di servizi; - le controllate o sedi secondarie comunitarie di societa' moldave a impiegare cittadini moldavi sui territorio della Comunita'; - le controllate o sedi secondarie moldave di societa' comunitarie a impiegare cittadini degli Stati membri sul territorio della Comunita'; - le societa' moldave o le controllate o sedi secondarie comunitarie di societa' moldave a distaccare, in base a contratti temporanei, cittadini moldavi che lavoreranno per conto e sotto il controllo di altre persone; - le societa' comunitarie o le sedi secondarie o controllate moldave di societa' comunitarie a distaccare, in base a contratti temporanei, lavoratori degli Stati membri.