(Accordo - art. 46)
                             ARTICOLO 46 
Fatto salvo il disposto dell'articolo 34,  nessuna  disposizione  dei
capitoli II, III e IV  puo'  essere  intesa  quale  attribuzione  del
diritto a: 
   - i cittadini degli Stati membri o della Moldavia a entrare o a 
     soggiornare sul  territorio  rispettivamente  della  Moldavia  o
     della Comunita' in qualsiasi veste, segnatamente come  azionisti
     o soci di una societa', come suoi dirigenti o dipendenti  oppure
     come fornitori o destinatari di servizi; 
   - le controllate o sedi secondarie comunitarie di societa' moldave 
     a impiegare cittadini moldavi sui territorio della Comunita'; 
   - le controllate o sedi secondarie moldave di societa' comunitarie 
     a impiegare cittadini degli Stati membri  sul  territorio  della
     Comunita'; 
   - le societa' moldave o le controllate o sedi secondarie 
     comunitarie  di  societa'  moldave  a  distaccare,  in  base   a
     contratti temporanei,  cittadini  moldavi  che  lavoreranno  per
     conto e sotto il controllo di altre persone; 
   - le societa' comunitarie o le sedi secondarie o controllate 
     moldave  di  societa'  comunitarie  a  distaccare,  in  base   a
     contratti temporanei, lavoratori degli Stati membri.