(Accordo - art. 47)
                             ARTICOLO 47 
1. Le Parti si impegnano ad autorizzare l'uso di  moneta  liberamente
convertibile per tutti i pagamenti sul conto corrente della  bilancia
dei pagamenti tra residenti della Comunita'  e  della  Repubblica  di
Moldavia in relazione alla circolazione di beni,  servizi  e  persone
conformemente alle disposizioni del presente accordo. 
2.  Per  le  transazioni  sul  conto  capitale  della  bilancia   dei
pagamenti,  a  decorrere  dall'entrata  in  vigore  dell'accordo   e'
garantita  la  libera  circolazione  dei   capitali   connessi   agli
investimenti  diretti   effettuati   per   societa'   costituite   in
conformita' delle leggi  del  paese  ospitante  e  agli  investimenti
effettuati in conformita' del capitolo II del titolo IV,  nonche'  la
liquidazione o il rimpatrio di detti  investimenti  e  di  tutti  gli
utili che ne derivano. 
3. Fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 2 o 5, a decorrere
dall'entrata in vigore del presente accordo  non  vengono  introdotte
nuove restrizioni valutarie  alla  circolazione  dei  capitali  e  ai
relativi pagamenti correnti tra residenti  della  Comunita'  e  della
Repubblica di Moldavia ne' si  rendono  piu'  restrittive  le  intese
esistenti. 
4. Le Parti si consultano al fine di agevolare  la  circolazione  dei
capitali diversi da quelli di cui al paragrafo 2 tra la  Comunita'  e
la Repubblica di Moldavia per conseguire gli obiettivi  del  presente
accordo. 
5. A norma delle disposizioni del presente articolo fintantoche'  non
sara' stata introdotta la piena convertibilita' della valuta  moldava
ai  sensi  dell'articolo  VIII  dello  statuto  del  Fondo  monetario
internazionale  la  Repubblica  di  Moldavia   e'   autorizzata,   in
circostanze eccezionali, ad applicare restrizioni  valutarie  per  la
concessione o l'accettazione di crediti finanziari a breve e a  medio
termine nella misura in  cui  dette  restrizioni  sono  imposte  alla
Repubblica di Moldavia per la concessione di  detti  crediti  e  sono
permesse dalla sua posizione nei confronti del FMI. La Repubblica  di
Moldavia applica le restrizioni senza fare discriminazioni e in  modo
da  perturbare  il  meno  possibile  il  funzionamento  del  presente
accordo.  La  Repubblica  di  Moldavia  informa  tempestivamente   il
Consiglio di cooperazione dell'introduzione di tali misure e di  ogni
modifica ad esse relativa. 
6. Fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, qualora, in
circostanze  eccezionali,  la  circolazione  dei  capitali   tra   la
Comunita' e  la  Moldavia  provochi  o  minacci  di  provocare  gravi
difficolta' per la gestione delle  politiche  valutarie  o  monetarie
della Comunita' o della Moldavia, ciascuna Parte rispettivamente puo'
adottare  misure  di  salvaguardia  in  merito  per  un  periodo  non
superiore  a  sei  mesi,  a  condizione  che   dette   misure   siano
assolutamente necessarie.