ARTICOLO 48 1. Le Parti decidono di collaborare per compensare o abolire, applicando le rispettive leggi in materia di concorrenza o in altri modi, le restrizioni alla concorrenza tra imprese o quelle dovute a un intervento dello Stato qualora falsino gli scambi tra la Comunita' e la Moldavia. 2. Per il conseguimento degli obiettivi di cui ai paragrafo 1: 2.1. Le Parti promulgano e applicano leggi sulle restrizioni di concorrenza nei confronti delle imprese che rientrano nella loro giurisdizione. 2.2. Le Parti evitano di concedere aiuti di Stato che favoriscono de- terminate imprese, la produzione di beni diversi dai prodotti primari definiti nel GATT o la prestazione di servizi e che falsano o minacciano di falsare la concorrenza in quanto pregiudicano il commercio tra la Comunita' e la Moldavia. 2.3. Su richiesta di una delle Parti, l'altra le fornisce informazioni sui suoi programmi di aiuti di Stato o su casi particolari di aiuti di Stato. Non sono fornite le informazioni tutelate da disposizioni legislative delle Parti in merito al segreto professionale o commerciale. 2.4. Nel caso dei monopoli di Stato a carattere commerciale, le Parti si dichiarano disposte a garantire che, a decorrere dal quarto anno dall'entrata in vigore dell'accordo, non vi saranno discriminazioni fra i loro cittadini per quanto riguarda le condizioni di acquisto o di commercializzazione dei prodotti. 2.5. Nel caso delle imprese pubbliche o delle imprese cui gli Stati membri o la Moldavia concedono diritti esclusivi, le Parti si dichiarano disposte a garantire che, a decorrere dal quarto anno dall'entrata in vigore del presente accordo, non saranno introdotte ne' mantenute misure che falsino gli scambi tra la Comunita' e la Moldavia in misura contraria agli interessi delle Parti. La presente disposizione non osta all'esercizio, di diritto o di fatto, dei compiti particolari assegnati a dette imprese. 2.6. Le Parti possono prolungare di comune accordo il periodo di cui ai paragrafi 2.4. e 2.5 3. Su richieste della Comunita' o della Moldavia, possono tenersi consultazioni in seno ai Comitato di cooperazione sulle restrizioni o sulle distorsioni di concorrenza di cui ai paragrafi 1 e 2 e sull'applicazione delle relative norme, compatibilmente con le limitazioni imposte dalle leggi sulla riservatezza delle informazioni e sul segreto professionale. Dette consultazioni possono riguardare anche problemi di interpretazione dei paragrafi 1 e 2. 4. Le Parti esperte nell'applicazione delle regole di concorrenza sono disposte a fornire alle altre, su richiesta e compatibilmente con le risorse disponibili, l'assistenza tecnica necessaria per elaborare e applicare dette regole. 5. Le suddette disposizioni non pregiudicano il diritto delle Parti di applicare misure adeguate, segnatamente quelle di cui all'articolo 18, per ovviare alle distorsioni negli scambi di beni e servizi.