(Accordo - art. 48)
                             ARTICOLO 48 
1. Le  Parti  decidono  di  collaborare  per  compensare  o  abolire,
applicando le rispettive leggi in materia di concorrenza o  in  altri
modi, le restrizioni alla concorrenza tra imprese o quelle  dovute  a
un intervento dello Stato qualora falsino gli scambi tra la Comunita'
e la Moldavia. 
2. Per il conseguimento degli obiettivi di cui ai paragrafo 1: 
2.1. Le Parti promulgano  e  applicano  leggi  sulle  restrizioni  di
concorrenza nei confronti delle  imprese  che  rientrano  nella  loro
giurisdizione. 
2.2. Le Parti evitano di concedere aiuti di Stato che favoriscono de-
terminate imprese, la produzione di beni diversi dai prodotti primari
definiti nel GATT o  la  prestazione  di  servizi  e  che  falsano  o
minacciano di  falsare  la  concorrenza  in  quanto  pregiudicano  il
commercio tra la Comunita' e la Moldavia. 
2.3.  Su  richiesta  di  una  delle  Parti,   l'altra   le   fornisce
informazioni  sui  suoi  programmi  di  aiuti  di  Stato  o  su  casi
particolari di aiuti di  Stato.  Non  sono  fornite  le  informazioni
tutelate da disposizioni legislative delle Parti in merito al segreto
professionale o commerciale. 
2.4. Nel caso dei monopoli di Stato a carattere commerciale, le Parti
si dichiarano disposte a garantire che, a decorrere dal  quarto  anno
dall'entrata in vigore dell'accordo, non vi  saranno  discriminazioni
fra i loro cittadini per quanto riguarda le condizioni di acquisto  o
di commercializzazione dei prodotti. 
2.5. Nel caso delle imprese pubbliche o delle imprese cui  gli  Stati
membri o  la  Moldavia  concedono  diritti  esclusivi,  le  Parti  si
dichiarano disposte a garantire che,  a  decorrere  dal  quarto  anno
dall'entrata in vigore del presente accordo, non  saranno  introdotte
ne' mantenute misure che falsino gli scambi tra  la  Comunita'  e  la
Moldavia in misura contraria agli interessi delle Parti. La  presente
disposizione non osta all'esercizio,  di  diritto  o  di  fatto,  dei
compiti particolari assegnati a dette imprese. 
2.6. Le Parti possono prolungare di comune accordo il periodo di cui 
ai paragrafi 2.4. e 2.5 
3. Su richieste della Comunita' o  della  Moldavia,  possono  tenersi
consultazioni in seno ai Comitato di cooperazione sulle restrizioni o
sulle distorsioni di  concorrenza  di  cui  ai  paragrafi  1  e  2  e
sull'applicazione  delle  relative  norme,  compatibilmente  con   le
limitazioni imposte dalle leggi sulla riservatezza delle informazioni
e sul segreto professionale. Dette consultazioni  possono  riguardare
anche problemi di interpretazione dei paragrafi 1 e 2. 
4. Le Parti esperte nell'applicazione  delle  regole  di  concorrenza
sono disposte a fornire alle altre, su  richiesta  e  compatibilmente
con le  risorse  disponibili,  l'assistenza  tecnica  necessaria  per
elaborare e applicare dette regole. 
5. Le suddette disposizioni non pregiudicano il diritto  delle  Parti
di applicare misure adeguate, segnatamente quelle di cui all'articolo
18, per ovviare alle distorsioni negli scambi di beni e servizi.