(Accordo - art. 51)
                             ARTICOLO 51 
1.  La  Comunita'  e  la  Repubblica  di  Moldavia  istituiscono  una
cooperazione economica per favorire  il  processo  di  riforma  e  di
rilancio  dell'economia  nonche'  lo   sviluppo   sostenibile   della
Repubblica di Moldavia. Tale cooperazione rafforzera' e sviluppera' i
vincoli economici esistenti a vantaggio di entrambe le Parti. 
2. Le politiche e le altre  misure  sono  intese  a  provocare  delle
riforme economiche  e  sociali  e  la  ristrutturazione  del  sistema
economico della Moldavia, in funzione delle esigenze di uno  sviluppo
sociale  sostenibile   e   armonioso;   esse   comprenderanno   anche
considerazioni di carattere ambientale. 
3. A tal  fine  la  cooperazione  si  concentrera'  segnatamente  nei
seguenti settori: cooperazione industriale, promozione e tutela degli
investimenti,  commesse  pubbliche,   norme   e   valutazione   della
conformita', settore minerario e materie prime, scienza e tecnologia,
istruzione  e  formazione,  agricoltura  e  settore  agroindustriale,
energia, ambiente, trasporti,  ricerca  spaziale,  telecomunicazioni,
servizi  finanziari,  riciclaggio   del   denaro   sporco,   politica
monetaria, sviluppo regionale, cooperazione sociale, turismo, piccole
e  medie  imprese,   informazione   e   comunicazione,   tutela   dei
consumatori, dogane, cooperazione statistica, economia e droga. 
4. Si rivolgera' particolare  attenzione  alle  misure  in  grado  di
incoraggiare la cooperazione tra gli Stati indipendenti  ai  fini  di
uno sviluppo armonioso nella regione. 
5. Se del caso, la Comunita' potra' fornire assistenza tecnica per la
cooperazione economica e le altre forme di cooperazione previste  dal
presente accordo tenendo conto del regolamento del Consiglio relativo
all'assistenza tecnica  a  favore  degli  Stati  indipendenti,  delle
priorita'  concordate  nel  programma  indicativo  per   l'assistenza
tecnica della Comunita' alla Repubblica di Moldavia e delle procedure
stabilite per il suo coordinamento ed attuazione. 
6. Il  Consiglio  di  cooperazione  formula  raccomandazioni  per  lo
sviluppo della cooperazione nei settori di cui al paragrafo 3.