(Accordo - art. 52)
                             ARTICOLO 52 
                      Cooperazione industriale 
1. La cooperazione sara' tesa a promuovere in particolare: 
- lo sviluppo di contatti  commerciali  tra  operatori  economici  di
  entrambe le parti, ad esempio per il trasferimento della tecnologia
  e del know-how; 
- la  partecipazione  comunitaria   alle   iniziative   prese   dalla
  Repubblica di Moldavia per ristrutturare e  migliorare  il  livello
  tecnico dell'industria; 
- il miglioramento dell'organizzazione gestionale; 
- la definizione di norme e prassi commerciati adeguate, anche per la
  commercializzazione dei prodotti; 
- la tutela dell'ambiente; 
- l'adeguamento della struttura produttiva industriale ai criteri  di
  una economia di mercato progredita; 
- la riconversione dell'apparato militare-industriale. 
2.  Le  disposizioni   del   presente   articolo   non   pregiudicano
l'applicazione delle regole di  concorrenza  comunitarie  applicabili
alle imprese.