(Accordo - art. 53)
                             ARTICOLO 53 
               Promozione e tutela degli investimenti 
1.  Conformemente  ai  poteri  e  alle  competenze  rispettive  della
Comunita' e degli Stati membri, la cooperazione sara' tesa  a  creare
condizioni  favorevoli  agli  investimenti  nazionali  e   stranieri,
creando in  particolare  migliori  condizioni  per  la  tutela  degli
investimenti,  i  trasferimenti  di  capitali   e   gli   scambi   di
informazioni sulle possibilita' di investimento. 
2. La cooperazione si prefiggera' in particolare: 
- la conclusione, se del caso, tra gli Stati membri e  la  Repubblica
  di Moldavia di opportuni accordi per  la  promozione  e  la  tutela
  degli investimenti; 
- la conclusione, se del caso, tra gli Stati membri e  la  Repubblica
  di Moldavia di opportuni accordi per evitare la doppia imposizione;
  - la creazione di condizioni favorevoli per  attirare  investimenti
  stranieri nell'economia moldava; 
- l'adozione di  una  legislazione  commerciale  e  la  creazione  di
  condizioni per gli affari  entrambe  stabili  e  appropriate  e  lo
  scambio di informazioni su leggi, normative e prassi amministrative
  in materia di investimenti; 
- lo scambio di informazioni sulle possibilita' di investimenti sotto
  forma, tra l'altro, di fiere  commerciali,  esposizioni,  settimane
  commerciali e altre manifestazioni.