(Accordo - art. 56)
                             ARTICOLO 56 
                  Prodotti minerari e materie prime 
1. Le Parti favoriscono gli investimenti e gli scambi nei settori dei
prodotti minerari e delle materie prime. 
2. La cooperazione riguardera' principalmente: 
- gli scambi di informazioni sull'andamento del settore dei  prodotti
  minerari e dei metalli non ferrosi; 
- la definizione di un contesto giuridico per la cooperazione; 
- le questioni commerciali; 
- l'elaborazione di leggi e altre misure per la tutela ambientale; 
- la formazione; 
- la sicurezza nell'industria mineraria.