ARTICOLO 56 Prodotti minerari e materie prime 1. Le Parti favoriscono gli investimenti e gli scambi nei settori dei prodotti minerari e delle materie prime. 2. La cooperazione riguardera' principalmente: - gli scambi di informazioni sull'andamento del settore dei prodotti minerari e dei metalli non ferrosi; - la definizione di un contesto giuridico per la cooperazione; - le questioni commerciali; - l'elaborazione di leggi e altre misure per la tutela ambientale; - la formazione; - la sicurezza nell'industria mineraria.