(Accordo - art. 62)
                             ARTICOLO 62 
                              Trasporti 
1. Le Parti sviluppano e intensificano la  cooperazione  nel  settore
dei trasporti. 
2. Scopo della cooperazione e' ristrutturare e ammodernare i  sistemi
e le reti di trasporto della Repubblica  di  Moldavia  migliorando  e
garantendo,  all'occorrenza,  la  compatibilita'   dei   sistemi   di
trasporto per arrivare a un sistema piu' globale. 
La cooperazione comprende, tra l'altro: 
- l'ammodernamento della gestione e del funzionamento  del  trasporto
  stradale, ferroviario, portuale e aeroportuale; 
- la modernizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture  ferroviarie,
  fluviali, stradali, portuali e  aeroportuali  e  della  navigazione
  aerea, compresa la modernizzazione dei  grandi  assi  di  interesse
  comune e dei collegamenti transeuropei  per  i  modi  di  trasporto
  suddetti; 
- la promozione e lo sviluppo del trasporto multimodale; 
- la promozione dei programmi comuni di ricerca e sviluppo; 
- la preparazione di un  contesto  legislativo  e  istituzionale  per
  l'elaborazione e l'applicazione delle varie politiche, compresa  la
  privatizzazione del settore dei trasporti.