ARTICOLO 62 Trasporti 1. Le Parti sviluppano e intensificano la cooperazione nel settore dei trasporti. 2. Scopo della cooperazione e' ristrutturare e ammodernare i sistemi e le reti di trasporto della Repubblica di Moldavia migliorando e garantendo, all'occorrenza, la compatibilita' dei sistemi di trasporto per arrivare a un sistema piu' globale. La cooperazione comprende, tra l'altro: - l'ammodernamento della gestione e del funzionamento del trasporto stradale, ferroviario, portuale e aeroportuale; - la modernizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture ferroviarie, fluviali, stradali, portuali e aeroportuali e della navigazione aerea, compresa la modernizzazione dei grandi assi di interesse comune e dei collegamenti transeuropei per i modi di trasporto suddetti; - la promozione e lo sviluppo del trasporto multimodale; - la promozione dei programmi comuni di ricerca e sviluppo; - la preparazione di un contesto legislativo e istituzionale per l'elaborazione e l'applicazione delle varie politiche, compresa la privatizzazione del settore dei trasporti.