(Accordo - art. 64)
                             ARTICOLO 64 
                         Servizi finanziari 
La cooperazione sara' segnatamente intesa ad agevolare  l'inserimento
della Repubblica di Moldavia nei sistemi  di  transazioni  reciproche
universalmente accettati. L'assistenza tecnica si concentrera' su: 
- lo sviluppo dei servizi bancari e finanziari nonche' di un  mercato
  comune delle risorse creditizie, l'inserimento della Repubblica  di
  Moldavia in un sistema  di  transazioni  reciproche  universalmente
  accettate; 
- lo  sviluppo  di  un  sistema  tributario   e   delle   istituzioni
  finanziarie in Moldavia, gli scambi di esperienze e  la  formazione
  del personale in materia finanziaria: 
- lo sviluppo dei servizi assicurativi, anche per creare un  contesto
  favorevole alla  partecipazione  delle  societa'  comunitarie  alla
  creazione  di  joint  venture  nel   settore   assicurativo   della
  Repubblica di Moldavia, nonche' lo sviluppo dell'assicurazione  sui
  crediti all'esportazione. 
Tale cooperazione contribuira' in particolare a sviluppare  relazioni
tra la Repubblica di Moldavia e gli  Stati  membri  nel  settore  dei
servizi finanziari.