(Accordo - art. 66)
                             ARTICOLO 66 
                       Riciclaggio del denaro 
1. Le Parti riconoscono la necessita' di adoperarsi e di  collaborare
per impedire che i  loro  sistemi  finanziari  siano  utilizzati  per
riciclare i proventi delle attivita' illecite in generale e dei reati
connessi alla droga in particolare. 
2. La cooperazione nel settore comprende un'assistenza amministrativa
e tecnica volta a definire norme adeguate contro il  riciclaggio  del
denaro equivalenti a quelle adottate in materia dalla Comunita' e dai
consessi internazionali, compresa la Task  Force  Azione  finanziaria
(FATF).