(Accordo - art. 68)
                             ARTICOLO 68 
                        Cooperazione sociale 
1. Riguardo alla salute ed alla sicurezza, le  Parti  collaborano  al
fine di migliorare la protezione della salute e della  sicurezza  dei
lavoratori. 
La cooperazione prevede in particolare quanto segue: 
- istruzione e formazione in  materia  di  sanita'  e  di  sicurezza,
  insistendo sui settori di attivita' ad alto rischio; 
- sviluppo e  promozione  di  misure  preventive  per  combattere  le
  malattie professionali e altri disturbi dello stesso genere; 
- prevenzione dei principali  rischi  di  incidenti  e  gestione  dei
  prodotti chimici tossici; 
- ricerca per ampliare le conoscenze sull'ambiente di lavoro  nonche'
  sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori. 
2. A livello occupazionale, la cooperazione  prevede  in  particolare
quanto segue: 
- l'ottimizzazione del mercato del lavoro; 
- modernizzazione dei servizi di collocamento e di consulenza; 
- pianificazione e gestione dei programmi di ristrutturazione; 
- promozione dello sviluppo dell'occupazione locale; 
- scambio di informazioni sui programmi  di  occupazione  flessibile,
  compresi  quelli  volti   a   favorire   il   lavoro   autonomo   e
  l'imprenditoria. 
3. Le Parti privilegiano la cooperazione  in  materia  di  previdenza
sociale che comprende, tra l'altro, la pianificazione e  l'attuazione
delle riforme in materia nella Repubblica di Moldavia. 
Dette riforme dovranno introdurre nella Repubblica di Moldavia metodi
di protezione consoni alle economie di mercato e comprenderanno tutte
le forme di previdenza sociale.