ARTICOLO 69 Turismo Le Parti intensificano e sviluppano la cooperazione tra loro, che comprendera' azioni intese a: - agevolare il turismo; - favorire la cooperazione tra gli enti dei turismo ufficiali; - aumentare gli scambi di informazioni; - trasferire il know-how; - valutare le possibilita' di avviare operazioni congiunte; - impartire la formazione necessaria per sviluppare il turismo.