(Accordo - art. 72)
                             ARTICOLO 72 
                       Tutela dei consumatori 
Le  Parti  collaboreranno  strettamente  per  rendere  compatibili  i
rispettivi sistemi di tutela dei consumatori.  La  cooperazione  puo'
comprendere,  tra  l'altro,  scambi  di  informazioni  sulla  riforma
legislativa e istituzionale, la creazione di  sistemi  permanenti  di
informazione reciproca  sui  prodotti  pericolosi,  il  miglioramento
dell'informazione fornita ai  consumatori,  segnatamente  per  quanto
riguarda i prezzi,  le  caratteristiche  dei  prodotti  e  i  servizi
offerti, lo sviluppo degli scambi tra coloro  che  rappresentano  gli
interessi  dei  consumatori,  una   maggiore   compatibilita'   delle
politiche di tutela dei consumatori e l'organizzazione di seminari  e
di periodi di formazione.