ARTICOLO 72 Tutela dei consumatori Le Parti collaboreranno strettamente per rendere compatibili i rispettivi sistemi di tutela dei consumatori. La cooperazione puo' comprendere, tra l'altro, scambi di informazioni sulla riforma legislativa e istituzionale, la creazione di sistemi permanenti di informazione reciproca sui prodotti pericolosi, il miglioramento dell'informazione fornita ai consumatori, segnatamente per quanto riguarda i prezzi, le caratteristiche dei prodotti e i servizi offerti, lo sviluppo degli scambi tra coloro che rappresentano gli interessi dei consumatori, una maggiore compatibilita' delle politiche di tutela dei consumatori e l'organizzazione di seminari e di periodi di formazione.