(Accordo - art. 73)
                             ARTICOLO 73 
                               Dogane 
1.  La  cooperazione  mira  a  garantire  l'osservanza  di  tutte  le
disposizioni che si intende adottare per quanto riguarda gli scambi e
la lealta' delle prassi commerciali, nonche' a ravvicinare il sistema
doganale moldavo a quello della Comunita'. 
2. La cooperazione comprendera': 
- scambi di informazioni; 
- il miglioramento dei metodi di lavoro; 
- l'introduzione  della  nomenclatura  combinata  e   del   documento
  amministrativo unico: 
- il collegamento tra i sistemi di transito della Comunita'  e  della
  Moldavia; 
- il sostegno all'introduzione di moderni sistemi informatici per  le
  dogane; 
- la  semplificazione  dei  controlli  e  delle  formalita'  per   il
  trasporto di merci; 
- l'organizzazione di seminari e di periodi di formazione. 
3.  Fatta  salva  l'ulteriore  cooperazione  prevista  nel   presente
accordo, in particolare all'articolo 76, l'assistenza  reciproca  tra
le autorita' amministrative delle Parti per le questioni doganali  e'
disciplinata dalle disposizioni del protocollo allegato  al  presente
accordo.