(Accordo - art. 76)
                             ARTICOLO 76 
                                Droga 
Nell'ambito dei rispettivi poteri e competenze,  le  Parti  cooperano
per aumentare l'efficacia delle politiche  e  delle  misure  volte  a
combattere la produzione, la fornitura  e  il  traffico  illecito  di
stupefacenti e sostanze  psicotrope,  compreso  il  dirottamento  dei
precursori chimici verso usi diversi, e per promuovere la prevenzione
e la riduzione della domanda di droga. La cooperazione in materia  si
basa sulla consultazione e su uno stretto coordinamento tra le  Parti
per quanto riguarda gli obiettivi e le iniziative nei diversi settori
connessi alla droga.