(Accordo - art. 77)
                             ARTICOLO 77 
Le Parti si impegnano  a  promuovere,  incoraggiare  e  agevolare  la
cooperazione culturale. All'occorrenza, si  potranno  estendere  alla
Moldavia i programmi di cooperazione culturale della Comunita'  o  di
uno o  piu'  Stati  membri  nonche'  sviluppare  altre  attivita'  di
reciproco interesse.