(Accordo - art. 78)
                             ARTICOLO 78 
Per conseguire gli obiettivi del presente accordo  e  in  conformita'
degli articoli 79, 80 e 81, la Repubblica di  Moldavia  beneficia  di
assistenza finanziaria temporanea fornita dalla Comunita' sotto forma
di  aiuti  non  rimborsabili  per  l'assistenza  tecnica  intesi   ad
accelerare la trasformazione economica del paese.