ARTICOLO 81 Per consentire un impiego ottimale delle risorse disponibili, le Parti si adoperano affinche' i contributi comunitari per l'assistenza tecnica siano erogati in stretto coordinamento con quelli provenienti da altre fonti quali gli Stati membri, altri paesi e organizzazioni internazionali tra cui la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, il Programma per lo sviluppo delle Nazioni Unite (PSNU) e il FMI.