(Accordo - art. 82)
                             ARTICOLO 82 
E' istituito un Consiglio di cooperazione incaricato  di  sorvegliare
l'attuazione del presente accordo. Il Consiglio si riunisce a livello
ministeriale una volta all'anno.  Esso  esamina  tutte  le  questioni
importanti inerenti all'accordo e qualunque altro problema bilaterale
o internazionale di reciproco interesse per  il  conseguimento  degli
obiettivi dell'accordo. Il Consiglio di cooperazione  puo'  formulare
opportune raccomandazioni con l'accordo di entrambe le Parti.