(Accordo - art. 84)
                             ARTICOLO 84 
1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio di cooperazione e'
assistito da un Comitato di cooperazione composto  da  rappresentanti
di membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle
Comunita' europee, da un Iato, e da rappresentanti del governo  della
Repubblica di Moldavia, normalmente alti funzionari,  dall'altro,  il
Comitato di cooperazione e' presieduto  a  turno  dalla  Comunita'  e
dalla Repubblica di Moldavia. 
Il regolamento interno del Consiglio di  cooperazione  stabilisce  le
funzioni  del  Comitato   di   cooperazione,   che   comprendono   la
preparazione delle  riunioni  del  Consiglio  di  cooperazione  e  le
modalita' del suo funzionamento. 
2. Il Consiglio di cooperazione puo' delegare taluni suoi  poteri  al
Comitato di cooperazione, che assicura la continuita' tra le riunioni
del Consiglio di cooperazione.