ARTICOLO 84 1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio di cooperazione e' assistito da un Comitato di cooperazione composto da rappresentanti di membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunita' europee, da un Iato, e da rappresentanti del governo della Repubblica di Moldavia, normalmente alti funzionari, dall'altro, il Comitato di cooperazione e' presieduto a turno dalla Comunita' e dalla Repubblica di Moldavia. Il regolamento interno del Consiglio di cooperazione stabilisce le funzioni del Comitato di cooperazione, che comprendono la preparazione delle riunioni del Consiglio di cooperazione e le modalita' del suo funzionamento. 2. Il Consiglio di cooperazione puo' delegare taluni suoi poteri al Comitato di cooperazione, che assicura la continuita' tra le riunioni del Consiglio di cooperazione.