(Accordo - art. 88)
                             ARTICOLO 88 
1. Il Comitato parlamentare di cooperazione e' composto da membri dei
Parlamenti europeo e moldavo. 
2. Il Comitato parlamentare di  cooperazione  stabilisce  il  proprio
regolamento interno. 
3. Il Comitato parlamentare di cooperazione e' presieduto a turno dal
Parlamento  europeo  e  dal  Parlamento  moldavo,  conformemente   al
regolamento interno.