(Accordo - art. 94)
                             ARTICOLO 94 
Le Parti decidono di consultarsi tempestivamente, attraverso i canali
appropriati, su richiesta di una di esse per discutere  di  tutte  le
questioni  inerenti  all'interpretazione   o   all'applicazione   del
presente accordo e su altri aspetti delle loro relazioni. 
Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano  gli  articoli
17, 18, 93 e 99.