(Accordo - art. 96)
                             ARTICOLO 96 
Ai fini del presente accordo, per "Parti" s'intendono  la  Repubblica
di Moldavia, da un lato, e  la  Comunita',  gli  Stati  membri  o  la
Comunita' e gli  Stati  membri,  a  seconda  dei  rispettivi  poteri,
dall'altro.