(Accordo - art. 98)
                             ARTICOLO 98 
Il presente accordo e' concluso per  un  periodo  iniziale  di  dieci
anni. Esso puo' essere automaticamente rinnovato di anno in  anno,  a
condizione che nessuna delle Parti lo denunci  dandone  notifica  per
iscritto all'altra Parte sei mesi prima della scadenza.