(Accordo - art. 99)
                             ARTICOLO 99 
1. Le Parti adottano tutte le misure generali o specifiche necessarie
per l'adempimento degli obblighi previsti dall'accordo e si adoperano
per il conseguimento dei suoi obiettivi. 
2. Se una delle Parti ritiene che l'altra sia venuta meno a uno degli
obblighi previsti dall'accordo puo'  adottare  le  misure  del  caso.
Prima di  procedere,  fatta  eccezione  per  i  casi  particolarmente
urgenti,  essa  fornisce  al  Consiglio  di  cooperazione  tutte   le
informazioni necessarie per un esame  approfondito  della  situazione
onde trovare una soluzione accettabile per le Parti. 
Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle che perturbano meno
il funzionamento dell'accordo.  Se  l'altra  Parte  lo  richiede,  le
misure decise  vengono  comunicate  senza  indugio  al  Consiglio  di
cooperazione.