(Protocollo - art. 14)
                             ARTICOLO 14 
                             Esecuzione 
1. La gestione del presente protocollo  e'  affidata  alle  autorita'
doganali centrali della Moldavia,  da  una  parte,  e  ai  competenti
servizi della Commissione delle Comunita' europee  e,  se  del  caso,
alle autorita'  doganali  degli  Stati  membri  dell'Unione  europea,
dall'altra. Essi decidono in merito a tutte le misure pratiche e alle
disposizioni  necessarie  per  la  sua   applicazione,   tenendo   in
considerazione le norme in  materia  di  protezione  dei  dati.  Essi
possono  raccomandare  ai  competenti  organismi  le  modifiche   del
presente protocollo che ritengano necessarie. 
2. Le Parti si consultano e si tengono  reciprocamente  informate  in
merito alle norme specifiche  di  esecuzione  adottate  conformemente
alle disposizioni del presente protocollo.