(Protocollo - art. 7)
                             ARTICOLO 7 
                      Adempimento delle domande 
1. Per soddisfare le domande di assistenza  l'autorita'  interpellata
ovvero, qualora  essa  non  possa  agire  direttamente,  il  servizio
amministrativo al quale la domanda e' stata indirizzata da  parte  di
detta autorita', procede, nell'ambito delle sue  competenze  e  delle
risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di
altre autorita' della stessa Parte, fornendo informazioni gia' in suo
possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. 
2. Le domande di  assistenza  saranno  adempiute  conformemente  alle
disposizioni  legislative,  regolamentari  e  agli  altri   strumenti
giuridici della Parte interpellata. 
3.  I  funzionari  debitamente  autorizzati  di  una  Parte  possono,
d'intesa con l'altra Parte interessata e alle  condizioni  da  questa
stabilite, ottenere dagli uffici  dell'autorita'  interpellata  o  di
un'altra  autorita',  della   quale   l'autorita'   interpellata   e'
responsabile,  le  informazioni  sulle  infrazioni  della   normativa
doganale che occorrono all'autorita' richiedente ai fini del presente
protocollo. 
4. I funzionari di una Parte,  d'intesa  con  l'altra  Parte  e  alle
condizioni da essa stabilite, possono essere presenti  alle  indagini
condotte nel suo territorio.