(Protocollo - art. 9)
                             ARTICOLO 9 
             Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza 
1. Le Parti possono rifiutare di prestare assistenza,  come  disposto
nel presente protocollo, qualora cio' possa: 
a) pregiudicare la sovranita',  l'ordine  pubblico,  la  sicurezza  o
   altri interessi essenziali; o 
b) riguardare norme valutarie  o  fiscali,  fuori  dall'ambito  della
   normativa relativa ai dazi doganali; ovvero 
c) violare un segreto industriale, commerciale o professionale. 
2. Qualora l'autorita' richiedente solleciti  un'assistenza  che  non
sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesto, fa presente tale
circostanza  nella   sua   domanda.   Spetta   quindi   all'autorita'
interpellata decidere come rispondere a detta domanda. 
3. Se l'assistenza e' rifiutata o  negata,  la  decisione  e  le  sue
motivazioni devono  essere  notificate  senza  indugio  all'autorita'
richiedente.