DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 4 Rimane inteso che le Parti procederanno al negoziato della zona di libero scambio in conformita' dell'articolo 4 e che i negoziati comprenderanno tutti i prodotti oggetto di scambi tra le Parti. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 17 La Comunita' e la Repubblica di Moldavia dichiarano che il testo della clausola di salvaguardia non concede il trattamento GATT in materia. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 18 Rimane inteso che le disposizioni dell'articolo 18 non hanno ne' il fine ne' l'effetto di rallentare, ostacolare o impedire le procedure previste dalle legislazioni rispettive delle Parti in materia di inchieste antidumping e antisovvenzioni. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 29 Fatte salve le riserve elencate negli allegati IV e V e le disposizioni degli articoli 43 e 46, le Parti decidono che l'espressione "in conformita' delle rispettive legislazioni e normative" di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 29 significa che ciascuna Parte puo' regolamentare lo stabilimento e l'attivita' delle societa' sul suo territorio, purche' detti regolamenti non introducano, per lo stabilimento e l'attivita' delle societa' dell'altra Parte, altre nuove riserve che si concentrino in un trattamento meno favorevole di quello concesso alle loro societa' o alle societa', controllate o sedi secondarie di paesi terzi. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 30 La presenza commerciale di societa' di trasporto fluviale di una Parte nel territorio dell'altra e' disciplinata dalla legislazione applicabile negli Stati membri o in Moldavia, fintantoche' non si saranno previste disposizioni piu' favorevoli in materia e a condizione che tale presenza non sia disciplinata da altri strumenti legislativi vincolanti per le Parti. Rimane inteso che la presenza commerciale assumera' la forma di controllate o sedi secondarie ai sensi dell'articolo 31. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL CONCETTO DI "CONTROLLO" DI CUI AGLI ARTICOLI 31, LETTERA b) E 42 1. Le Parti confermano che la questione del controllo dipendera' dalle circostanze oggettive del caso specifico. 2. Ad esempio, una societa' sara' considerata "controllata" da un'altra societa', e quindi una sua controllata, se: - l'altra societa' detiene direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto o se - l'altra societa' ha il diritto di nominare o licenziare la maggior parte degli amministratori, dei dirigenti o dei supervisori ed e' al tempo stesso un'azionista o un membro della controllata. 3. Le Parti concordano nel ritenere non esaurienti i criteri del paragrafo 2. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 49 Le Parti convengono che, ai sensi dell'accordo, la proprieta' intellettuale, industriale e commerciale include in particolare i diritti d'autore, anche per i programmi informatici, e i diritti connessi, i diritti relativi ai brevetti, ai disegni industriali, alle indicazioni geografiche, comprese le denominazioni di origine, ai marchi di fabbrica e di identificazione dei servizi, alle topografie dei circuiti integrati e la tutela contro la concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale e delle informazioni riservate sul know- how. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 99 Per la corretta interpretazione e per l'applicazione pratica dell'accordo, le Parti decidono che per "casi di particolare emergenza" di cui all'articolo 99 dell'accordo s'intendono i casi di grave violazione dell'accordo ad opera di una delle Parti. Una grave violazione dell'accordo consiste: a) in una denuncia dell'accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale o b) nella violazione degli elementi di base dell'accordo di cui all'articolo 2. DICHIARAZIONE UNILATERALE DEL GOVERNO FRANCESE La Repubblica francese fa notare che l'accordo di partenariato e di cooperazione con la Repubblica di Moldavia non si applica ai paesi e territori d'oltremare associati alla Comunita' europea in virtu' del trattato che istituisce la Comunita europea.