(Dichiarazioni comuni)
            DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 4 
Rimane inteso che le Parti procederanno al negoziato  della  zona  di
libero scambio in conformita'  dell'articolo  4  e  che  i  negoziati
comprenderanno tutti i prodotti oggetto di scambi tra le Parti. 
            DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 17 
La Comunita' e la Repubblica di  Moldavia  dichiarano  che  il  testo
della clausola di salvaguardia non concede  il  trattamento  GATT  in
materia. 
            DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 18 
Rimane inteso che le disposizioni dell'articolo 18 non hanno  ne'  il
fine ne' l'effetto di rallentare, ostacolare o impedire le  procedure
previste dalle legislazioni rispettive  delle  Parti  in  materia  di
inchieste antidumping e antisovvenzioni. 
            DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 29 
Fatte  salve  le  riserve  elencate  negli  allegati  IV  e  V  e  le
disposizioni  degli  articoli  43  e  46,  le  Parti   decidono   che
l'espressione  "in  conformita'  delle  rispettive   legislazioni   e
normative" di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 29  significa  che
ciascuna Parte puo' regolamentare lo stabilimento e l'attivita' delle
societa'  sul  suo  territorio,   purche'   detti   regolamenti   non
introducano,  per  lo  stabilimento  e  l'attivita'  delle   societa'
dell'altra Parte, altre  nuove  riserve  che  si  concentrino  in  un
trattamento meno favorevole di quello concesso alle loro  societa'  o
alle societa', controllate o sedi secondarie di paesi terzi. 
            DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 30 
La presenza commerciale di societa'  di  trasporto  fluviale  di  una
Parte nel territorio dell'altra e'  disciplinata  dalla  legislazione
applicabile negli Stati membri o in  Moldavia,  fintantoche'  non  si
saranno  previste  disposizioni  piu'  favorevoli  in  materia  e   a
condizione che tale presenza non sia disciplinata da altri  strumenti
legislativi vincolanti per le Parti. 
Rimane inteso che la  presenza  commerciale  assumera'  la  forma  di
controllate o sedi secondarie ai sensi dell'articolo 31. 
      DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL CONCETTO DI "CONTROLLO" 
              DI CUI AGLI ARTICOLI 31, LETTERA b) E 42 
1. Le Parti confermano che  la  questione  del  controllo  dipendera'
dalle circostanze oggettive del caso specifico. 
2. Ad  esempio,  una  societa'  sara'  considerata  "controllata"  da
un'altra societa', e quindi una sua controllata, se: 
- l'altra  societa'  detiene   direttamente   o   indirettamente   la
  maggioranza dei diritti di voto o se 
- l'altra societa' ha il diritto di nominare o licenziare la  maggior
  parte degli amministratori, dei dirigenti o dei supervisori  ed  e'
  al tempo stesso un'azionista o un membro della controllata. 
3. Le Parti concordano nel ritenere  non  esaurienti  i  criteri  del
paragrafo 2. 
            DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 49 
Le  Parti  convengono  che,  ai  sensi  dell'accordo,  la  proprieta'
intellettuale, industriale e commerciale  include  in  particolare  i
diritti d'autore, anche per i  programmi  informatici,  e  i  diritti
connessi, i diritti relativi ai  brevetti,  ai  disegni  industriali,
alle indicazioni geografiche, comprese le denominazioni  di  origine,
ai  marchi  di  fabbrica  e  di  identificazione  dei  servizi,  alle
topografie dei circuiti integrati e la tutela contro  la  concorrenza
sleale di cui all'articolo 10 bis della Convenzione di Parigi per  la
protezione  della  proprieta'  industriale   e   delle   informazioni
riservate sul know- how. 
            DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 99 
Per  la  corretta  interpretazione  e  per   l'applicazione   pratica
dell'accordo,  le  Parti  decidono  che  per  "casi  di   particolare
emergenza" di cui all'articolo 99 dell'accordo s'intendono i casi  di
grave violazione dell'accordo ad opera di una delle Parti. Una  grave
violazione dell'accordo consiste: 
a) in una denuncia dell'accordo non sancita dalle norme generali  del
   diritto internazionale 
   o 
b) nella violazione  degli  elementi  di  base  dell'accordo  di  cui
   all'articolo 2. 
           DICHIARAZIONE UNILATERALE DEL GOVERNO FRANCESE 
La Repubblica francese fa notare che l'accordo di partenariato  e  di
cooperazione con la Repubblica di Moldavia non si applica ai paesi  e
territori d'oltremare associati alla Comunita' europea in virtu'  del
trattato che istituisce la Comunita europea.