ARTICOLO 10 Fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali sull'ammissione temporanea delle merci cui hanno aderito entrambe le Parti, ciascuna di queste ultime concede all'altra l'esenzione dagli oneri all'importazione e dai dazi sulle merci in ammissione temporanea, nei casi e secondo le procedure previsti da qualsiasi altra convenzione in materia cui abbia aderito, in conformita' alla propria legislazione. Si terra' conto delle condizioni alle quali le Parti hanno accettato gli obblighi derivanti da tale convenzione.