(Accordo - art. 10)
                             ARTICOLO 10 
Fatti salvi i diritti e  gli  obblighi  derivanti  dalle  convenzioni
internazionali  sull'ammissione  temporanea  delle  merci  cui  hanno
aderito  entrambe  le  Parti,  ciascuna  di  queste  ultime   concede
all'altra l'esenzione dagli oneri all'importazione e dai  dazi  sulle
merci in ammissione temporanea,  nei  casi  e  secondo  le  procedure
previsti da qualsiasi altra convenzione in materia cui abbia aderito,
in conformita' alla  propria  legislazione.  Si  terra'  conto  delle
condizioni alle quali le Parti hanno accettato gli obblighi derivanti
da tale convenzione.