(Accordo - Allegato II)
                             ALLEGATO II 
Convenzioni sui diritti di proprieta'  intellettuale,  industriale  e
commerciale (articolo 43) 
1. Il paragrafo 2 dell'articolo 43 riguarda le  seguenti  convenzioni
   multilaterali: 
   - Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e 
     artistiche (atto di Parigi, 1971); 
   - Convenzione internazionale relativa alla protezione degli 
     artisti interpreti o esecutori, dei produttori di  fonogrammi  e
     degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961); 
   - Protocollo relativo all'Accordo di Madrid sulla registrazione 
     internazionale dei marchi (Madrid, 1989); 
   - Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e 
     dei servizi ai  fini  del  marchio  registrato  (Ginevra,  1977,
     emendato nel 1979); 
   - Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del 
     deposito  di  microorganismi  agli   effetti   della   procedura
     brevettuale (1977, modificato nel 1980); 
   - Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati 
     vegetali (UPOV, 1991). 
2. Il Consiglio di cooperazione puo' raccomandare  l'applicazione  ad
   altre convenzioni multilaterali del paragrafo 2 dell'articolo  43.
   In caso di problemi di  proprieta'  intellettuale,  industriale  o
   commerciale che abbiano un'incidenza sulle attivita'  commerciali,
   su  richiesta  di  una  delle  Parti   si   tengono   urgentemente
   consultazioni  al  fine  di   trovare   soluzioni   reciprocamente
   soddisfacenti. 
3. Le Parti  confermano  l'importanza  che  annettono  agli  obblighi
   derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali: 
   - Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' 
     industriale (atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979); 
   - Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi 
     (atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979); 
   - Trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington 
     1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984). 
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente  accordo,
   la  Repubblica  del  Kirghizistan  concede  alle  societa'  e   ai
   cittadini della Comunita', per il riconoscimento e la tutela della
   proprieta'   intellettuale,   industriale   e   commerciale,    un
   trattamento non meno favorevole di quello concesso ai paesi  terzi
   nel quadro di accordi bilaterali. 
5. Le disposizioni del paragrafo  4  non  si  applicano  ai  vantaggi
   concessi dalla Repubblica del Kirghizistan a un  paese  terzo,  su
   base reciproca, o a un altro paese dell'ex URSS.