ARTICOLO 11 1. Le merci originarie della Repubblica del Kirghizistan sono importate nella Comunita' in esenzione da restrizioni quantitative, fatte salve le disposizioni degli articoli 13, 16 e 17 del presente accordo nonche' le disposizioni degli articoli 77, 81, 244, 249 e 280 degli atti di adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunita' europea. 2. Le merci originarie della Comunita' sono importate nella Repubblica del Kirghizistan in esenzione da tutte le restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente.