(Accordo - art. 11)
                             ARTICOLO 11 
1.  Le  merci  originarie  della  Repubblica  del  Kirghizistan  sono
importate nella Comunita' in esenzione da  restrizioni  quantitative,
fatte salve le disposizioni degli articoli 13, 16 e 17  del  presente
accordo nonche' le disposizioni degli articoli 77, 81, 244, 249 e 280
degli atti di adesione della Spagna e del Portogallo  alla  Comunita'
europea. 
2.  Le  merci  originarie  della  Comunita'  sono   importate   nella
Repubblica del Kirghizistan in  esenzione  da  tutte  le  restrizioni
quantitative o misure di effetto equivalente.