(Accordo - art. 13)
                             ARTICOLO 13 
1. Se un prodotto viene importato nel territorio di una  delle  Parti
in quantita' talmente grandi o in condizioni tali da provocare  o  da
minacciare  di  provocare  pregiudizio  ai  produttori  nazionali  di
prodotti  simili  o  direttamente  concorrenti,  la  Comunita'  o  la
Repubblica del Kirghizistan, a seconda dei casi, possono prendere  le
misure opportune attenendosi alle seguenti procedure e condizioni. 
2. Prima di adottare qualsiasi provvedimento,  ovvero  immediatamente
dopo nei casi in cui si applica il paragrafo 4,  la  Comunita'  o  la
Repubblica del Kirghizistan, a seconda dei casi, fornisce a norma del
Titolo IX, al Consiglio di cooperazione, tutte le informazioni  utili
al fine di trovare un a soluzione accettabile per entrambe le Parti. 
3.  Ove,  in  esito  alle  consultazioni,  le  Parti  non   dovessero
raggiungere, entro 30 giorni dalla data in  cui  e'  stato  adito  il
Consiglio di cooperazione, un accordo  sulle  misure  necessarie  per
porre  rimedio  alla  situazione,  la  Parte  che   ha   chiesto   le
consultazioni puo' limitare le importazioni dei prodotti  interessati
nella misura e per il periodo necessari onde evitare il pregiudizio o
porvi rimedio, oppure prendere altre misure appropriate. 
4. In circostanze critiche, quando  il  ritardo  provocherebbe  danni
difficilmente riparabili, le Parti possono  adottare  le  misure  del
caso prima  delle  consultazioni,  a  condizione  che  queste  ultime
vengano proposte subito dopo l'adozione delle succitate misure. 
5. Nello scegliere le misure previste dal presente articolo, le Parti
contraenti  privilegiano   quelle   meno   pregiudizievoli   per   il
conseguimento degli obiettivi del presente accordo. 
6.  Nessuna  disposizione  del  presente  articolo   pregiudica   ne'
compromette minimamente l'adozione, ad opera di una delle  Parti,  di
misure antidumping o compensative conformemente all'articolo  VI  del
GATT,  all'accordo  sull'applicazione  dell'articolo  VI  del   GATT,
all'accordo sull'interpretazione e sull'applicazione  degli  articoli
VI, XVI e XXIII del GATT o alla relativa legislazione interna.