(Accordo - art. 14)
                             ARTICOLO 14 
Le Parti si impegnano a prendere in considerazione possibili sviluppi
delle disposizioni del presente accordo relative agli scambi di merci
tra di esse in funzione delle circostanze, compresa l'adesione  della
Repubblica del Kirghizistan al GATT. Il Consiglio di cooperazione  di
cui all'articolo 75 puo'  formulare  raccomandazioni  alle  Parti  su
questi sviluppi; se li accettano, le Parti possono procedere a  detti
sviluppi mediante un accordo concluso conformemente  alle  rispettive
procedure.