(Accordo - art. 17)
                             ARTICOLO 17 
1. Gli scambi dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la
Comunita' europea del carbone e dell'acciaio sono disciplinati  dalle
disposizioni del presente Titolo, fatta eccezione per l'articolo 11. 
2. E' creato un  gruppo  di  contatto  sulle  questioni  siderurgiche
composto da  rappresentanti  della  Comunita'  da  un  lato  e  della
Repubblica del Kirghizistan dall'altro. 
Il gruppo di contatto procede a regolari scambi  di  informazioni  su
tutte le questioni siderurgiche che interessano le Parti.