(Accordo - art. 19)
                             ARTICOLO 19 
1. Conformemente alle leggi, condizioni e  procedure  applicabili  in
ciascuno Stato membro, la Comunita' e gli Stati membri  si  adoperano
per  evitare  che  i  cittadini  kirghisi  legalmente  impiegati  sul
territorio di uno  Stato  membro  siano  oggetto,  rispetto  ai  loro
cittadini, di discriminazioni basate sulla  nazionalita'  per  quanto
riguarda le condizioni di lavoro di retribuzione o di licenziamento. 
2. Conformemente alle leggi, condizioni e procedure applicabili nella
Repubblica del Kirghizistan, questo Stato si adopera per evitare  che
i  cittadini  di  uno  Stato  membro  legalmente  impiegati  sul  suo
territorio siano  oggetto  di  discriminazioni,  rispetto  ai  propri
cittadini,  basate  sulla  nazionalita'  per   quanto   riguarda   le
condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento.