(Accordo - art. 23)
                             ARTICOLO 23 
1.  Conformemente  alle  rispettive  legislazioni  e  normative,   la
Comunita' e gli Stati membri concedono alle societa'  kirghise,  come
definite all'articolo 25, che si  stabiliscono  sul  loro  territorio
creando controllate  o  sedi  secondarie,  un  trattamento  non  meno
favorevole  di  quello  concesso  a  qualsiasi  paese   terzo;   alle
controllate e sedi secondarie di societa' kirghise stabilite sul loro
territorio e' concesso, per la loro  attivita',  un  trattamento  non
meno  favorevole  di  quello  concesso  alle  societa'  o  alle  sedi
secondarie di qualsiasi paese terzo. 
2. Fatte salve le disposizioni degli articoli 35 e 84, la  Repubblica
del Kirghizistan concede, conformemente alle sue leggi  e  normative,
alle societa' comunitarie e alle loro sedi secondarie un  trattamento
non meno favorevole di quello concesso alle sue societa' e alle  loro
sedi secondarie oppure, se piu' favorevole, alle societa' e alle sedi
secondarie di societa'  dei  paesi  terzi,  per  quanto  riguarda  lo
stabilimento e l'attivita' sul suo territorio ai sensi  dell'articolo
25.