ARTICOLO 25 Ai fini del presente accordo: a) per "societa' comunitaria" o "societa' kirghisa" s'intende una societa' costituita a norma delle leggi rispettivamente di uno Stato membro e della Repubblica del Kirghizistan che abbia la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attivita' sul territorio rispettivamente della Comunita' o della Repubblica del Kirghizistan. Tuttavia, una societa' costituita in conformita' delle leggi di uno Stato membro o della Repubblica del Kirghizistan viene considerata una societa' rispettivamente comunitaria o kirghisa se le sue attivita' sono effettivamente e permanentemente collegate all'economia di uno degli Stati membri o della Repubblica del Kirghizistan. b) Per "controllata" di una societa' s'intende una societa' controllata di fatto dalla prima. c) Per "sede secondaria" di una societa' s'intende un centro d'affari senza personalita' giuridica, che ha l'apparenza della stabilita' quale estensione di una casa madre, che dispone del personale e delle necessarie infrastrutture per negoziare affari con terzi cosicche' questi ultimi, pur sapendo che, se del caso, vi sara' un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova all'estero, non devono trattare direttamente con detta casa madre ma possono concludere operazioni commerciali presso il centro d'affari che ne costituisce l'estensione. d) Per "diritto di stabilimento" s'intende il diritto per le societa' comunitarie o kirghise ai sensi del punto a) di intraprendere attivita' economiche istituendo controllate o sedi secondarie rispettivamente nella Repubblica del Kirghizistan o nella Comunita'. e) Per "attivita'" s'intende lo svolgimento di attivita' economiche. f) Per "attivita' economiche" s'intendono le attivita' di natura industriale, commerciale e professionale. Per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, comprese le operazioni intermodali che comprendono una tratta marittima, i cittadini degli Stati membri o della Repubblica del Kirghizistan stabiliti al di fuori della Comunita' o della Repubblica del Kirghizistan rispettivamente e le agenzie marittime stabilite al di fuori della Comunita' o della Repubblica del Kirghizistan e controllate da cittadini di uno Stato membro o della Repubblica del Kirghizistan rispettivamente, beneficiano delle disposizioni del presente capitolo e del capitolo III se le loro navi sono registrate in detto Stato membro o nella Repubblica del Kirghizistan in conformita' delle rispettive legislazioni.