(Accordo - art. 25)
                             ARTICOLO 25 
Ai fini del presente accordo: 
a) per "societa' comunitaria" o  "societa'  kirghisa"  s'intende  una
   societa' costituita a norma delle  leggi  rispettivamente  di  uno
   Stato membro e della Repubblica del Kirghizistan che abbia la sede
   sociale, l'amministrazione centrale  o  il  principale  centro  di
   attivita' sul territorio rispettivamente della Comunita'  o  della
   Repubblica del Kirghizistan. Tuttavia, una societa' costituita  in
   conformita' delle leggi di uno Stato membro o della Repubblica del
   Kirghizistan  viene  considerata  una   societa'   rispettivamente
   comunitaria o kirghisa se le sue attivita' sono  effettivamente  e
   permanentemente collegate all'economia di uno degli Stati membri o
   della Repubblica del Kirghizistan. 
b) Per  "controllata"  di  una  societa'   s'intende   una   societa'
   controllata di fatto dalla prima. 
c) Per "sede secondaria" di una societa' s'intende un centro d'affari
   senza personalita' giuridica, che ha l'apparenza della  stabilita'
   quale estensione di una casa madre, che dispone  del  personale  e
   delle necessarie infrastrutture per  negoziare  affari  con  terzi
   cosicche' questi ultimi, pur sapendo che, se del caso, vi sara' un
   rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova
   all'estero, non devono trattare direttamente con detta casa  madre
   ma possono concludere  operazioni  commerciali  presso  il  centro
   d'affari che ne costituisce l'estensione. 
d) Per "diritto di stabilimento" s'intende il diritto per le societa'
   comunitarie o kirghise ai sensi  del  punto  a)  di  intraprendere
   attivita' economiche  istituendo  controllate  o  sedi  secondarie
   rispettivamente  nella  Repubblica  del   Kirghizistan   o   nella
   Comunita'. 
e) Per "attivita'" s'intende lo svolgimento di attivita' economiche. 
f) Per "attivita' economiche"  s'intendono  le  attivita'  di  natura
   industriale, commerciale e professionale. 
Per quanto riguarda il trasporto marittimo  internazionale,  comprese
le operazioni intermodali che comprendono  una  tratta  marittima,  i
cittadini degli Stati membri  o  della  Repubblica  del  Kirghizistan
stabiliti  al  di  fuori  della  Comunita'  o  della  Repubblica  del
Kirghizistan rispettivamente e le agenzie marittime stabilite  al  di
fuori  della  Comunita'  o  della  Repubblica  del   Kirghizistan   e
controllate da cittadini di uno Stato membro o della  Repubblica  del
Kirghizistan  rispettivamente,  beneficiano  delle  disposizioni  del
presente capitolo e del capitolo III se le loro navi sono  registrate
in  detto  Stato  membro  o  nella  Repubblica  del  Kirghizistan  in
conformita' delle rispettive legislazioni.