(Accordo - art. 26)
                             ARTICOLO 26 
1. Fatte salve le altre disposizioni dell'accordo, ciascuna Parte non
e'  impedita  di  adottare  misure  cautelative  per   tutelare   gli
investitori, i depositanti, gli assicurati o le persone nei confronti
delle  quali  un  fornitore  di  servizi  finanziari  ha  un  obbligo
fiduciario, oppure per garantire l'integrita'  e  la  stabilita'  del
sistema finanziario. Qualora tali  misure  non  siano  conformi  alle
disposizioni dell'accordo esse non vengono utilizzate dalle Parti per
eludere gli obblighi ivi previsti. 
2. Nessuna disposizione dell'accordo  puo'  essere  interpretata  nel
senso di richiedere a una Parte  di  rivelare  informazioni  relative
agli affari e alla contabilita' dei singoli clienti ne'  informazioni
riservate o esclusive in possesso di enti pubblici.