(Accordo - art. 28)
                             ARTICOLO 28 
1. Fatte salve le disposizioni del capitolo I  del  presente  titolo,
una societa' comunitaria o kirghisa stabilita, sul  territorio  della
Repubblica del Kirghizistan o della Comunita' rispettivamente  ha  il
diritto di assumere o di far assumere da una delle sue controllate  o
sedi controllate o sedi secondarie, conformemente  alla  legislazione
in vigore nel paese di stabilimento, sul  territorio  rispettivamente
della Repubblica del Kirghizistan e della Comunita', cittadini  degli
Stati membri della Comunita' e  della  Repubblica  del  Kirghizistan,
purche' si tratti di quadri intermedi ai sensi del  paragrafo  2  del
presente  articolo  impiegati  esclusivamente  da  societa'  o   sedi
secondarie. I permessi di soggiorno e di lavoro di questi  dipendenti
coprono unicamente la durata di tale occupazione. 
2. I quadri intermedi delle summenzionate societa', in  appresso  de-
nominate "organizzazioni" sono "persone trasferite all'interno  della
societa'" ai sensi della  lettera  c)  e  nelle  seguenti  categorie,
purche' l'organizzazione abbia personalita' giuridica e le persone in
questione  siano  state  ad  essa  impiegate  o  ad  essa   associate
(altrimenti che come azionisti di maggioranza) durante almeno  l'anno
immediatamente precedente tale trasferimento: 
a) le persone che occupano una  carica  elevata  all'interno  di  una
   organizzazione,  che   dirigono   direttamente   l'amministrazione
   dell'impresa  sotto  la  supervisione  generale  o  la   direzione
   principalmente del consiglio d'amministrazione o  degli  azionisti
   della societa' o dei loro equivalenti, ivi compresi coloro che:  -
   dirigono l'impresa oppure un suo dipartimento; 
   - supervedono e controllano il lavoro di altri impiegati che 
     svolgono mansioni ispettive, professionali o amministrative; 
   - sono personalmente abilitati ad assumere e licenziare personale 
     o a raccomandare assunzioni, licenziamenti ed altre azioni rela-
     tive al personale. 
b) I dipendenti di un'organizzazione in possesso  di  conoscenze  non
   comuni indispensabili per il servizio, infrastruttura di  ricerca,
   le tecniche o la gestione  dell'impresa.  L'accertamento  di  tali
   competenze puo' riflettere, oltre alle  conoscenze  specificamente
   necessarie per  l'impresa,  una  qualificazione  ad  alto  livello
   riguardante un tipo di lavoro o  di  commercio  che  richieda  una
   preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza ad un albo
   professionale. 
c) Per "persona trasferita all'interno della societa'" s'intende  una
   persona fisica che lavora presso un'organizzazione sul  territorio
   di una delle Parti e  temporaneamente  trasferita  nel  quadro  di
   attivita'  economiche  svolte  sul  territorio  dell'altra  Parte;
   l'organizzazione in questione deve avere la  sede  principale  sul
   territorio di una Parte e il  trasferimento  deve  avvenire  verso
   un'impresa    (sede    secondaria,    controllata)    di    questa
   organizzazione, che  effettivamente  svolge  attivita'  economiche
   simili sul territorio dell'altra Parte.