(Accordo - art. 29)
                             ARTICOLO 29 
Le Parti riconoscono che e' importante concedersi  reciprocamente  il
trattamento  nazionale  per  lo  stabilimento  e  l'attivita'   delle
rispettive societa' sul territorio dell'altra  Parte  e  decidono  di
prendere in considerazione  la  possibilita'  di  raggiungere  questo
obiettivo secondo modalita'  reciprocamente  soddisfacenti,  in  base
alle raccomandazioni del Consiglio di cooperazione.