ARTICOLO 29 Le Parti riconoscono che e' importante concedersi reciprocamente il trattamento nazionale per lo stabilimento e l'attivita' delle rispettive societa' sul territorio dell'altra Parte e decidono di prendere in considerazione la possibilita' di raggiungere questo obiettivo secondo modalita' reciprocamente soddisfacenti, in base alle raccomandazioni del Consiglio di cooperazione.