(Accordo - art. 3)
                             ARTICOLO 3 
Le  Parti  ritengono  fondamentale,  per  la  futura  prosperita'   e
stabilita' nell'area dell'ex Unione  Sovietica,  che  i  nuovi  Stati
indipendenti sorti dopo lo scioglimento dell'Unione delle Repubbliche
Socialiste Sovietiche (in appresso denominati  "Stati  indipendenti")
mantengano e sviluppino la cooperazione tra di essi conformemente  ai
principi dell'Atto finale di Helsinki e al diritto internazionale, in
uno spirito di buon vicinato, e  che  moltiplichino  gli  sforzi  per
promuovere questo processo.