(Accordo - art. 30)
                             ARTICOLO 30 
1. Le Parti  adoperano  le  loro  migliori  energie  per  evitare  di
adottare misure o avviare azioni tali da rendere le condizioni per lo
stabilimento e  l'attivita'  delle  societa'  dell'altra  Parte  piu'
restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno che  precede
la firma dell'accordo. 
2. Le disposizioni  del  presente  articolo  lasciano  impregiudicate
quelle  dell'articolo  38:  le  situazioni   ivi   contemplate   sono
disciplinate esclusivamente dalle disposizioni di detto articolo 38. 
3. In uno spirito di partenariato e di cooperazione  e  conformemente
alle disposizioni dell'articolo 44, il governo della  Repubblica  del
Kirghizistan informa la Comunita' della sua intenzione di  promulgare
nuove leggi o di  adottare  nuovi  regolamenti  tali  da  rendere  le
condizioni per lo stabilimento e  l'attivita'  nella  Repubblica  del
Kirghizistan di sedi secondarie e controllate di societa' comunitarie
piu' restrittive rispetto alla situazione  esistente  il  giorno  che
precede la  firma  dell'accordo.  La  Comunita'  puo'  chiedere  alla
Repubblica del Kirghizistan di trasmetterle i progetti di dette leggi
o di detti regolamenti e di avviare consultazioni in merito. 
4. Qualora l'introduzione nella Repubblica del Kirghizistan di  nuove
leggi o di nuovi regolamenti  renda  le  condizioni  per  l'attivita'
delle controllate e sedi secondarie di societa' comunitarie stabilite
nella Repubblica del  Kirghizistan  piu'  restrittive  rispetto  alla
situazione esistente il giorno della firma dell'accordo, dette  leggi
o detti regolamenti non si  applicano,  per  i  tre  anni  successivi
all'entrata in vigore dell'atto in questione, alle controllate e sedi
secondarie  gia'  stabilite  nella  Repubblica  del  Kirghizistan  al
momento dell'entrata in vigore dell'atto stesso.