ARTICOLO 30 1. Le Parti adoperano le loro migliori energie per evitare di adottare misure o avviare azioni tali da rendere le condizioni per lo stabilimento e l'attivita' delle societa' dell'altra Parte piu' restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno che precede la firma dell'accordo. 2. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicate quelle dell'articolo 38: le situazioni ivi contemplate sono disciplinate esclusivamente dalle disposizioni di detto articolo 38. 3. In uno spirito di partenariato e di cooperazione e conformemente alle disposizioni dell'articolo 44, il governo della Repubblica del Kirghizistan informa la Comunita' della sua intenzione di promulgare nuove leggi o di adottare nuovi regolamenti tali da rendere le condizioni per lo stabilimento e l'attivita' nella Repubblica del Kirghizistan di sedi secondarie e controllate di societa' comunitarie piu' restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno che precede la firma dell'accordo. La Comunita' puo' chiedere alla Repubblica del Kirghizistan di trasmetterle i progetti di dette leggi o di detti regolamenti e di avviare consultazioni in merito. 4. Qualora l'introduzione nella Repubblica del Kirghizistan di nuove leggi o di nuovi regolamenti renda le condizioni per l'attivita' delle controllate e sedi secondarie di societa' comunitarie stabilite nella Repubblica del Kirghizistan piu' restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno della firma dell'accordo, dette leggi o detti regolamenti non si applicano, per i tre anni successivi all'entrata in vigore dell'atto in questione, alle controllate e sedi secondarie gia' stabilite nella Repubblica del Kirghizistan al momento dell'entrata in vigore dell'atto stesso.