(Accordo - art. 31)
                             ARTICOLO 31 
1. Conformemente alle disposizioni del presente capitolo, le Parti si
impegnano  ad  adottare  le   misure   necessarie   per   autorizzare
progressivamente  la  fornitura  di  servizi  da  parte  di  societa'
comunitarie o kirghise stabilite in una Parte diversa da  quella  del
destinatario dei servizi, tenendo conto dell'evoluzione  dei  settori
terziari delle Parti. 
2. Il Consiglio di cooperazione fa raccomandazioni per l'applicazione
del paragrafo 1.