ARTICOLO 31 1. Conformemente alle disposizioni del presente capitolo, le Parti si impegnano ad adottare le misure necessarie per autorizzare progressivamente la fornitura di servizi da parte di societa' comunitarie o kirghise stabilite in una Parte diversa da quella del destinatario dei servizi, tenendo conto dell'evoluzione dei settori terziari delle Parti. 2. Il Consiglio di cooperazione fa raccomandazioni per l'applicazione del paragrafo 1.