(Accordo - art. 33)
                             ARTICOLO 33 
1. Le Parti si impegnano  ad  applicare  efficacemente  il  principio
dell'accesso  illimitato  al  mercato   e   al   traffico   marittimo
internazionale su base commerciale. 
a) Quanto precede non pregiudica i diritti e gli  obblighi  derivanti
   dalla  Convenzione  delle  Nazioni   Unite   su   un   Codice   di
   comportamento per le conferenze di linea applicabili a  una  delle
   Parti contraenti del presente accordo. Le navi  non  conferenziate
   possono  operare   in   concorrenza   con   quelle   conferenziate
   fintantoche' si attengono al principio di una concorrenza leale su
   base commerciale. 
b) Le Parti ribadiscono l'impegno a mantenere un contesto  di  libera
   concorrenza, elemento fondamentale per gli scambi di merci  secche
   e liquide alla rinfusa. 
2. Nell'applicare i principi di cui al paragrafo 1, le Parti: 
a) si astengono, a decorrere  dall'entrata  in  vigore  del  presente
   accordo, dall'applicare le disposizioni relative alla ripartizione
   del carico contenute negli accordi bilaterali tra gli Stati membri
   della Comunita' e l'ex Unione Sovietica; 
b) evitano di introdurre clausole  di  ripartizione  del  carico  nei
   futuri accordi bilaterali con i  paesi  terzi,  salvo  circostanze
   eccezionali in cui cio' sia necessario per offrire  alle  societa'
   di navigazione di linea di una o  dell'altra  Parte  del  presente
   accordo  l'effettiva  possibilita'  di  operare  regolarmente  nel
   quadro degli scambi con il paese terzo in questione; 
c) vietano le intese di ripartizione del carico  nei  futuri  accordi
   bilaterali per  il  commercio  di  merci  secche  e  liquide  alla
   rinfusa; 
d) all'entrata in vigore  dell'accordo  aboliscono  tutte  le  misure
   unilaterali, nonche' gli ostacoli  amministrativi,  tecnici  o  di
   altra   natura   che   potrebbero   introdurre    restrizioni    o
   discriminazioni rispetto alla  libera  fornitura  di  servizi  nel
   trasporto marittimo internazionale.