(Accordo - art. 34)
                             ARTICOLO 34 
Al fine di garantire uno sviluppo coordinato  dei  trasporti  tra  le
Parti delle loro esigenze commerciali, le  condizioni  del  reciproco
accesso al mercato nonche'  la  fornitura  di  servizi  di  trasporto
stradale, ferroviario, fluviale e, se del caso, aereo potranno essere
trattate da specifici accordi, negoziati ove necessario delle  Parti,
dopo l'entrata in vigore del presente accordo.