ARTICOLO 35 1. L'applicazione delle disposizioni del presente titolo e' soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanita' pubblica. 2. Dette disposizioni non si applicano alle attivita', svolte sul territorio di ciascuna Parte, connesse, anche occasionalmente, all'esercizio delle potesta' pubbliche.