(Accordo - art. 35)
                             ARTICOLO 35 
1. L'applicazione delle disposizioni del presente titolo e'  soggetta
alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico,  pubblica
sicurezza o sanita' pubblica. 
2. Dette disposizioni non si applicano  alle  attivita',  svolte  sul
territorio  di  ciascuna  Parte,  connesse,  anche   occasionalmente,
all'esercizio delle potesta' pubbliche.