(Accordo - art. 41)
                             ARTICOLO 41 
Fatto salvo il disposto dell'articolo 28,  nessuna  disposizione  dei
capitoli II, III e IV  puo'  essere  intesa  quale  attribuzione  del
diritto a: 
- i cittadini degli Stati membri o della Repubblica del  Kirghizistan
  a entrare o a  soggiornare  sul  territorio  rispettivamente  della
  Repubblica del Kirghizistan o della Comunita' in  qualsiasi  veste,
  segnatamente come azionisti o  soci  di  una  societa',  come  suoi
  dirigenti o dipendenti  oppure  come  fornitori  o  destinatari  di
  servizi; 
- le controllate o sedi secondarie comunitarie di societa' kirghise a
  impiegare cittadini kirghisi sul territorio della Comunita'; 
- le controllate o sedi secondarie kirghise di societa' comunitarie a
  impiegare  cittadini  degli  Stati  membri  sul  territorio   della
  Repubblica del Kirghizistan; 
- le societa' kirghise o le controllate o sedi secondarie comunitarie
  di societa' kirghise a distaccare, in base a contratti  temporanei,
  cittadini kirghisi che lavoreranno  sotto  il  controllo  di  altre
  persone; 
- le societa' comunitarie o le sedi secondarie o controllate kirghise
  di  societa'  comunitarie  a  distaccare,  in  base   a   contratti
  temporanei, lavoratori degli Stati membri.