(Accordo - art. 42)
                             ARTICOLO 42 
1. Le Parti si impegnano ad autorizzare l'uso di  moneta  liberamente
convertibile per tutti i pagamenti sul conto corrente della  bilancia
dei pagamenti tra residenti della Comunita' e  della  Repubblica  del
Kirghizistan in  relazione  alla  circolazione  di  beni,  servizi  o
persone conformemente alle disposizioni del presente accordo. 
2. Per le operazioni sul conto capitale della bilancia dei pagamenti,
a decorrere dall'entrata  in  vigore  dell'accordo  e'  garantita  la
libera circolazione dei capitali connessi agli  investimenti  diretti
effettuati per societa' costituite in  conformita'  delle  leggi  del
paese ospitante e agli investimenti  effettuati  in  conformita'  del
capitolo  II,  nonche'  la  liquidazione  o  il  rimpatrio  di  detti
investimenti e di tutti gli utili che ne derivano. 
3. Fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 2 o 5, a decorrere
dall'entrata in vigore del presente accordo  non  vengono  introdotte
nuove restrizioni valutarie  alla  circolazione  dei  capitali  e  ai
relativi pagamenti correnti tra residenti  della  Comunita'  e  della
Repubblica del Kirghizistan ne' si rendono piu' restrittive le intese
esistenti. 
4. Le Parti si consultano al fine di agevolare  la  circolazione  dei
capitali diversi da quelli di cui al paragrafo 2 tra la  Comunita'  e
la Repubblica del  Kirghizistan  per  conseguire  gli  obiettivi  del
presente accordo. 
5. Con riguardo alle disposizioni del presente articolo, fintantoche'
non sara' introdotta la piena convertibilita' della  valuta  kirghisa
ai  sensi  dell'articolo  VIII  dell'accordo  del   Fondo   monetario
internazionale, la Repubblica del  Kirghizistan  e'  autorizzata,  in
circostanze eccezionali, ad applicare restrizioni  valutarie  per  la
concessione o l'accettazione di crediti finanziari a breve e a  medio
termine nella misura in  cui  dette  restrizioni  sono  imposte  alla
Repubblica del Kirghizistan per la concessione  di  detti  crediti  e
sono permesse dalla posizione della Repubblica del  Kirghizistan  nei
confronti del FMI. Le restrizioni sono applicate dalla Repubblica del
Kirghizistan  in  modo  da  recare  il  minimo  turbamento  possibile
all'esecuzione del presente accordo. La Repubblica  del  Kirghizistan
informa    tempestivamente    il    Consiglio     di     cooperazione
dell'introduzione di tali misure e di ogni modifica ad esse relativa. 
6. Fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, qualora  in
circostanze  eccezionali,  la  circolazione  dei  capitali   tra   la
Comunita' e la Repubblica del  Kirghizistan  provochi  o  minacci  di
provocare gravi difficolta' per la gestione delle politiche valutarie
o monetarie nella Comunita'  o  nella  Repubblica  del  Kirghizistan,
ciascuna Parte rispettivamente puo' adottare misure  di  salvaguardia
in merito per un periodo non superiore a sei mesi, a  condizione  che
dette misure siano assolutamente necessarie.