(Accordo - art. 43)
                             ARTICOLO 43 
1.  Conformemente  alle  disposizioni   del   presente   articolo   e
dell'allegato  II,  la  Repubblica  del   Kirghizistan   continua   a
migliorare  la  tutela  dei  diritti  di  proprieta'   intellettuale,
industriale e commerciale al fine di garantire,  entro  la  fine  del
quinto anno  dall'entrata  in  vigore  dell'accordo,  un  livello  di
protezione analogo a quello  esistente  nella  Comunita',  prevedendo
anche  strumenti  efficaci  per  l'attuazione  di  tali  diritti.  Il
Consiglio di cooperazione puo' decidere di prolungare  detto  periodo
in  seguito  a  una  situazione  particolare  nella  Repubblica   del
Kirghizistan. 
2. Entro la fine del quinto anno dall'entrata in vigore dell'accordo,
la   Repubblica   del   Kirghizistan   aderira'   alle    convenzioni
multilaterali sui diritti di proprieta' intellettuale, industriale  e
commerciale menzionati al paragrafo 1 dell'allegato II  di  cui  sono
parti gli Stati membri o che vengono applicate de facto  dagli  Stati
membri, secondo le pertinenti disposizioni di dette convenzioni.